Art. 5.
(Commissione permanente per le
medicine non convenzionali).

      1. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente per le medicine non convenzionali, di seguito denominata «Commissione permanente».
      2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, medici, odontoiatri e veterinari, nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) un medico in medicina omeopatica;

 

Pag. 14

          b) un esperto in medicina omotossicologica;

          c) un esperto in agopuntura;

          d) un esperto in medicina ayurvedica;

          e) un esperto in medicina tradizionale cinese;

          f) un esperto in fitoterapia;

          g) un esperto in medicina antroposofica;

          h) un esperto in medicina tradizionale tibetana;

          i) un esperto in osteopatia;

          l) un esperto in chiropratica;

          m) un veterinario;

          n) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          o) un docente universitario, con esperienza di docenza continuativa almeno triennale nelle MNC, nominato di concerto con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

          p) due membri designati, per competenze curriculari specifiche nelle MNC, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri (FNOMCeO), rispettivamente uno per l'area medica e uno per l'area odontoiatrica;

          q) un membro designato, per competenze curriculari specifiche, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari (FNOVI).

      3. I membri della Commissione permanente sono nominati su indicazione delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC accreditate ai sensi dell'articolo 3.
      4. La Commissione permanente dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

 

Pag. 15


      5. L'attività ed il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.