1. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente per le medicine non convenzionali, di seguito denominata «Commissione permanente».
2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, medici, odontoiatri e veterinari, nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) un medico in medicina omeopatica;
b) un esperto in medicina omotossicologica;
c) un esperto in agopuntura;
d) un esperto in medicina ayurvedica;
e) un esperto in medicina tradizionale cinese;
f) un esperto in fitoterapia;
g) un esperto in medicina antroposofica;
h) un esperto in medicina tradizionale tibetana;
i) un esperto in osteopatia;
l) un esperto in chiropratica;
m) un veterinario;
n) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
o) un docente universitario, con esperienza di docenza continuativa almeno triennale nelle MNC, nominato di concerto con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
p) due membri designati, per competenze curriculari specifiche nelle MNC, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri (FNOMCeO), rispettivamente uno per l'area medica e uno per l'area odontoiatrica;
q) un membro designato, per competenze curriculari specifiche, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari (FNOVI).
3. I membri della Commissione permanente sono nominati su indicazione delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC accreditate ai sensi dell'articolo 3.
4. La Commissione permanente dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.